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Impianti multiservizio e legge 164: alcuni risvolti pratici per l’installatore

Il Decreto Legge n°33 del 15 febbraio 2016, porta sicuramente un momento di confusione per l’utente, poiché la soluzione prospettata non risponde al concetto di impianto multiservizio previsto con la legge 164/2014.

Il Decreto Legge n°33 (art.8 comma 4 e 5), nel caso in cui l’edificio non si sia già dotato di “impianto multiservizio”, recita:

“Comma 4……… In assenza di una infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato (cioè in casa), a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi”…….. e

“Comma 5….. Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale di cui all’articolo 9.” (leggi AGCOM).

Come tradurre questo?

Gli operatori di rete (oggi generalmente di servizi Internet) possono quindi realizzare a loro spese il collegamento, per la propria fibra ottica, dal ROE (Ripartitore Ottico di Edificio) alla presa ottica di utente “punto terminale della rete” con il solo vincolo di aver ottenuto “l’accordo dell’abbonato”.

E’ quindi responsabilità dell’abbonato portare a conoscenza l’amministratore e quindi il condominio della propria necessità.

Giocando su questo, le società che si occupano di realizzare impianti verticali in fibra ottica, in questi mesi stanno inviando agli amministratori di condominio quella che il Decreto Legge n°33 chiama “richiesta formale di accesso”, prendendo di fatto una scorciatoia.

Per come è strutturata, questa procedura risulta infatti non corretta e vediamo perché.

A. E’ indirizzata direttamente all’amministrazione del condomino, la quale, casomai, dovrebbe essere informata direttamente dall’abbonato.

B. Non riferendosi a qualche abbonato in particolare ed essendo indirizzata a tutto il condominio le ipotesi sono due.

  • B1. Tutti gli abitanti del condominio sono abbonati allo stesso operatore (e va bene) o
  • B2. invece (meno bene) che comunque l’impianto lo si fa per tutte le unità immobiliari, così anche chi utilizza operatori diversi potrà diventare mio abbonato?

Se così fosse viene meno quella condizione in più punti sbandierata nello stesso Decreto Legge n.° 33 di utilizzo di un impianto “a condizioni eque e non discriminatorie” anche per altri operatori di rete.

Poi rimane il problema della proprietà dell’impianto che pur non pregiudicando il diritto di proprietà dell’immobile, rimarrebbe a disposizione del solo cablatore.

Inoltre, in tutto questo, si perde il concetto di impianto multiservizio (..”infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio” – Legge 164), e quindi il condominio dovrà comunque dotarsi di un altro impianto o più per distribuire i propri servizi locali (TV, Videocitofonia, Videosorveglianza, …).

Veniamo alle domande e ai risvolti pratici:

Per quanto riguarda i proprietari e gli amministratori degli immobili, associazioni di categoria di artigiani, ordini dei progettisti, associazioni consumatori:

  • Come estendere il diritto del primo cablatore anche a cablatori concorrenti 1, 2, 3 … (equità e non discriminazione)?
  • Chi vuole entra nel condominio per i suoi collegamenti, con la propria fibra ottica?
  • Quanti impianti di proprietà altrui devono essere alloggiati nel condominio?

Ci auguriamo che possano analizzare il problema ed esercitare il loro ruolo.

Per i tecnici progettisti e installatori:

  • Come evitare di essere estromessi dal proprio mercato?

Capirete l’importanza di realizzare un unico impianto multiservizio di proprietà del condominio già prevista dalla legge 164/2014 aperta a tutti gli operatori e a tutti i servizi sia locali che da remoto, sia da rete in fibra ottica che da collegamenti radio (antenne).

Il problema non investe solo gli edifici di nuova costruzione licenziati dopo il 1 luglio 2015 o gli edifici soggetti a ristrutturazioni con licenza edilizia rilasciata sempre dopo quella data, ma milioni di immobili esistenti.

Signori, siamo agli albori di un nuovo importante mercato