Ecobonus e ristrutturazioni detrazioni risparmio energetico: cosa cambia da proroga 2018 per le due detrazioni

Cambiamenti in vista con la manovra per due delle principali detrazioni. Ecco come potrebbero diventare e quali interventi potrebbero essere coperti il 2018.

Vi sono una serie di cambiamenti e modifiche per l’ecobonus che sarà basato sul risparmio energeticoeffettivo, ma anche sulle ristrutturazioni per la casa ovvero le detrazioni.

Sono iniziate le grandi manovre politiche che porteranno alla proposizione di nuovi bonus sotto forma di detrazioni d’imposto per il prossimo 2018. Le decisioni vanno assunte proprio in queste settimane così da inserirli nella manovra di fine anno. Sono due in particolare le facilitazioni su cui si stanno concentrando le attenzioni:

  1. l’ecobonus al 65 per cento per il risparmio energetico
  2. le detrazioni al 50 per cento per la ristrutturazione della casa

E su entrambi i versanti sono attese novità. Per quanto riguarda l’ecobonus, l’intenzione dell’esecutivo è rinnovare gli sconti, ma di legarli in maniera più puntuale agli obiettivi effettivamente raggiunti. Diverso è il caso delle detrazioni per la ristrutturazione della casa che dovrebbero andare verso il rinnovo, ma non si esclude qualche limitazione aggiuntiva.

Ecobonus su risparmio energetico: cosa cambia dal 2017 al 2018

La proroga dell’ecobonus va dunque verso la conferma, ma con la specificazione dei risultati effettivamente conseguiti. Il concetto è semplice: più un intervento riduce l’impatto ambientale e maggiore sarà l’incentivo economico. A essere coinvolti saranno anche l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse. Resta da capire se la quota del 65 per cento continuerà a rimanere il limite massimo. Stando a quanto è adesso previsto (e lo sarà fino alla fine dell’anno), i limiti di spesa sono pari a

  1. 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica
  2. 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
  3. 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio
  4. 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia

Difficilmente la detrazione d’imposta sull’ecobonus sarà cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi. L’esecutivo non ha ancora fissato le regole, ma difficilmente sarà compatibile con quella per il recupero del patrimonio edilizio. Al contribuente spetterà la scelta di uno solo dei due benefici fiscali. Tuttavia lo sarà con altre agevolazioni non fiscali per il risparmio energetico.

Detrazioni ristrutturazioni: bonus casa o bonus città

Il bonus casa potrebbe subire anche un cambiamento di prospettiva ed essere maggiormente legato alla riqualificazione urbana. I contorni sono da definire, ma c’è già chi parla di una nuova denominazione, da bonus casa a bonus città. I contribuenti possono per ora usufruire della detrazione

  1. del 50 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  2. del 36 per cento, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal primo gennaio 2018, a meno di modifiche (in corso e in via di approvazione con la manovra)

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione del 50 per cento fino alla fine dell’anno sono quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali; di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.